ZOOM IT: videoseminario breve di giovedì 23 aprile 2020 col prof. Barel sulle modifiche al DPR 380/2001: aggiornamenti e suggerimenti dei lettori

22 Apr 2020
22 Aprile 2020

Dato l'elevato numero di partecipanti preannunciato, il seminario verrà effettuato usando la piattaforma ZOOM (anzichè Jitsi, come inizialmente ipotizzato).

Ricordiamo che per potervi accedere è necessario installare Zoom sul computer o sul cellulare, mentre le credenziali per l'accesso saranno pubblicate su Italiaius alle ore 8.45 della mattina del seminario.

Sono arrivati molti suggerimenti da parte dei lettori sulle modifiche al DPR 380/2001  che essi riterrebbero necessarie per fare funzionare meglio il settore edilizio: pubblichiamo un riassunto dei vari suggerimenti pervenuti, elaborato dall'avv. Matteo Acquasaliente

antologia suggerimenti pervenuti dai lettori a Italiaius

Pubblichiamo i suggerimenti pervenuti dall'ing. Alessandra Curti, dirigente del Comune di Vittorio Veneto

Osservazioni ing. Curti - Comune Vittorio Veneto

Pubblichiamo le osservazioni del geom. Daniele Iselle - funzionario del Comune di Verona

Osservazioni Geom. Daniele Iselle - comune di Verona

Pubblichiamo anche i suggerimenti pervenuti da un tecnico comunale, il quale ha scritto: "a volte è bello sognare"

proposte modifica DPR 380_2001 - alle volte è bello sognare

Pubblichiamo anche un link al sito della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), secondo la quale le nuove misure per il trasporto pubblico locale, che richiederanno accessi contingentati per rispettare il distanziamento sociale, richiedono l'urgenza di un sostegno alla mobilità ciclistica, con incentivi, nuove infrastrutture, campagne informative adeguate e formula 7 proposte in  materia

http://www.fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/2294-la-mobilita-dopo-l-emergenza-sette-proposte-per-cambiare-le-citta.html

8 replies
  1. renzo cortese says:

    Inserire tra i diritti inviolabili dell’uomo quanto stabilito dal DM 1444/68 , in particolare il distacco tra pareti fimestrate e DM del 1975 in materia sanitaria (altezza dei locali abitabili)

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  2. diego fontanive says:

    Più che una “modifica” al D.P.R. 380/2001, a mio avviso serve un NUOVO TESTO UNICO. Ormai il testo del 380/2001 è diventato illeggibile per i rimando alle mille modifiche e in molti articoli risulta contraddittorio e lacunoso.
    In merito alla semplificazione dei titoli sarebbe auspicabile arrivare a 2 procedimenti , similmente a quelli indicati nel D.P.R. 160/2010 per il SUAP: uno AUTOMATIZZATO e uno ORDINARIO.
    Ormai nella giungla di cil, cila, scia ordinaria, scia alternativa, permesso … la confusione regna sovrana.

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  3. Daniele Iselle says:

    Preciso meglio alcune delle mie proposte da proporre alla Regione.

    FIDEIUSSIONI.

    1) Prevedere la possibilità di sostituire la fideiussione bancaria/assicurativa a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione nei PUA, il pagamento dei contributi di sostenibilità e del contributo di concessione con un’ ipoteca sull’immobile da trasformare, come succede per la garanzia per le anticipazioni bancarie. Prevedere lo svincolo automatico e senza ulteriori necessità mediante determinazione dirigenziale man mano che vengono pagate le rate e svincolo definitivo con il collaudo. Tale modifica sarebbe a costo sostanzialmente quasi 0 per la pubblica amministrazione ed eviterebbe sia il pagamento dei premi nei confronti delle banche/società di assicurazione oltre a risolvere tutte le problematiche connesse al rilascio delle fideiussioni da parte degli istituti di credito in un momento di crisi economica.
    In alternativa s potrebbe valutare, per agevolare il rilascio di fideiussioni da parte di banche ed assicurazioni, come succede per i prestiti di anticipazione sulla liquidità, l’estensione della garanzia dello stato sulle le fideiussioni senza particolari accertamenti nei confronti del soggetto che propone la trasformazione urbanistica.

    All’Art. 6 – Accordi tra soggetti pubblici e privati. della L.R. 11/2004 aggiungere il seguente comma:
    “Nell’ambito degli accordi di cui al presente articolo, delle convenzioni dei piani urbanistici attuativi e dei titoli edilizi convenzionati, l’operatore economico privato ha la facoltà di garantire gli impegni assunti nei confronti del Comune, in alternativa alla prescritta fideiussione, mediante l’istituto del trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”

    INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

    Inserire nella L.R. 11/2004 il seguente articolo:
    Gli interventi di riqualificazione urbana di cui all’art. 6 della L.R. 06 giugno 2017, n. 14 – DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO possono essere approvati mediante Piano Urbanistico Attuativo ai sensi degli art. 19 e 20 della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. In tali casi l’approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e non si applica l’istituto del silenzio assenso.

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  4. Fiorenza Dal Zotto says:

    buongionro, ringrazio l’ “anonimo” della rispota che però non è completa e non risolutiva (per la parte che si riesce a leggere). Ad ogni modo, Il problema è che è chiaro che si tratta delle aree A e B alla data della 431/1985, ma il problema è che molte amministrazioni a quella data non avevano la classificazione delle zone secondo quanto definito dal d.m. 1444/1968 come zto A e B, insomma un problema molto simile a quello che si ha con il cosiddetto “bonus facciate” di quest’ anno. Sarebbe ora e tempo di definire la cosa. C’era stato un tentativo con il ptrc e la variante al ptrc elaborata al fine di attribuirne valenza paesistica, ma poi tutto si è arenato forse perchè il lavoro era troppo complicato … e così la variante al ptrc non risolve il problema, ahimè … Fiorenza Dal Zotto

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  5. Anonimo says:

    rispondo all,arch. dal zotto sul punto 8:
    Gli immobili ricadenti in area esclusa dal vincolo paesaggistico, ai sensi dell’articolo 142, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio “, alla data del 6 settembre 1985, risultanti classificati zona territoriale omogenea di tipo “ A-B “, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,

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  6. Fiorenza Dal Zotto says:

    Premesso che, prima di qualsiasi cosa, a mio avviso, è necessaria una riflessione sulla città e sul nostro stare nelle città, sul nostro abitare, vivere, condividere, socializzare (si veda mio intervento precedente), ecco alcuni spunti di riflessione (scusate se un po’ disordinati …) in relazione ai più urgenti interventi a livello normativo:
    1. riordinare competenze tra stato e regioni. Io propenderei per una riduzione delle deleghe alle regioni, ma non penso di rappresentare la maggioranza. In ogni caso, o attraverso una maggiore centralizzazione o, al contrario, con un maggior decentramento, è assolutamente necessario, prioritario, indispensabile e indifferibile, chiarire e definire le competenze stato – regioni, altrimenti non se ne va fuori! Tale definizione consenrità di chiarire gli ambiti di competenza riguardanti non sono la materia del governo del territorio – e quindi l’urbanistica e l’edilizia – ma anche la materia igienico sanitaria, tributaria, sulla sicurezza stradale, paesaggistica, ecc.. Il tema assume grande rilevanza soprattutto in un questo momento, in cui è necessario definire nuove norme, nuovi parametri, nuove quantità, nuovi rapporti di edificazione, di densità, nuovi e diversi criteri di dimensionamento degli standard.
    2. dopo aver chiarito le competenze stato regione, allora superare i parametri contenuti nel dm 1444/1968. Bisogna superarlo e definire nuovi parametri. La fase emergenziale ripropone un problema di natura quantitativa che, negli ultimi anni, sembrava superato dalla netta prevalenza di valutazioni di natuta qualitativa. Attenzione però perchè il superamento del d.m. 1444/1968 e l’individuazione di nuovi parametri, valori e principi è questione assai complessa e richiede studi interdisciplinari molto articolati, ma necessari.
    3. sempre dopo aver chiarito le competenze stato regione, analogo discorso rispetto a qaunto scritto in relazioen al d.m. 1444/1968, va fatto per il d.m. del 1975 in materia igienico sanitaria.
    4. garantire il coordinamento tra titoli edilizi ed agibilità ovvero tra profili urbanistici, edilizi e igienico sanitari per evitare che opere regolari dal punto di vista edilizio non siano certificabili come agibili/abitabili (si pensi alla solita questione delle altezze inferiori a ml. 2,70 dei locali condonati o dei sottotetti; si ricorda che tale questione risulta motivo di impugnazione della l.r. 51/2019 sui sottotetti da parte del governo ed ecco che ritorna il problema delle competenze)
    5. coordinare tutte le norme/premialità/deroghe sul risparmio energetico e ambientale a livello nazionale
    6. coordinare norme edilizio urbanistiche con le norme di di sicurezza stradale, ecc;
    7. chiarire la questione, molto complessa, delle competenze: chi fa cosa? quali i pareri necessari?
    8. chiarire finalmente la questione delle aree vincolate paesaggisticamente e la possibile esclusione delle zone A e B .
    9. chiarire le modalità di regolarizzazione degli edifici sia dal punto di vista urbanistico – edilizio che dal punto di vista paesaggistico. Perchè devo chiedere un’autorizzazione paesaggistica su opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico?
    10. coordinamento tra norme urbanistico edilzie e norme civilistiche; uniformare concetto di costruzione, di distanza, di pareti finestrate e molto altro. Lo so che usciamo dal fallito tentativo del regolamento edilizio unico, ma è indispensabile rinunciare alle specificità delle regolamentazioni comunali e avviare un vero percorso di “omogeneizzazione”.
    11. coordinare opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei pua/accordi di pianificazione con le norme sul codice dei contratti
    12. In relazione alla necessità di definire e ridefinire gli stadard urbanistci, riservare particolare attenzione ai criteri del loro dimensionamento e alla loro natura. Pesiamo alla questione dei parcheggi. Quanti tipi di parcheggi ci sono? Privati, pubblici, vincolati, pertineziali e non, urbanistici, edilizi, …. E’ necessario chiarire la natura degli standard e le loro caratteristiche anche dal punto di vista patrimoniale: sono o devono essere pubblici, ad uso pubblico, privati?. Inoltre particolare attenzione, sempre in relazione agli standard, deve esssere riservata alla definizione della loro modalità di gestione.

    Forse ci sarebbe anche molto altro, ma intanto ….. Fiorenza Dal Zotto

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  7. Geom. Putti says:

    ci sarebbe da risolvere anche l’annosa questione delle fasce cimiteriali, in particolar modo per le aree ricadenti fuori dalla fascia ridotta ma all’interno dei 200 mt.

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