Nessuna Amministrazione può pagare un proprio debito al privato se quest’ultimo ha a sua volta un debito tributario
Lo ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: in particolare, ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. 602/1973, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle somme di cui sono debitrici verso i privati che abbiano a loro volta un debito tributario, senza che rilevi se la P.A. debitrice verso il privato sia diversa dalla P.A. creditrice del debito tributario del privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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