Rapporto trilatero tra Amministrazione, concessionario di un bene pubblico e gestore dell’area
Nel caso di specie, un Comune assegnava in concessione un impianto di distribuzione di carburanti su suolo comunale ad una società, la quale a sua volta dava in comodato l’area al gestore finale.
Il TAR Veneto ha ritenuto legittima la diffida alla messa in sicurezza dell’area (su cui erano stati rinvenuti materiali altamente infiammabili e potenzialmente inquinanti, non adeguatamente custoditi) indirizzata al concessionario/comodante, al quale competono gli obblighi di vigilanza e custodia a fondamento dell’ordine impartito, nonostante questi si sia difeso dicendo che la responsabilità per la presenza di materiali pericolosi incustoditi era imputabile al gestore/comodatario.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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