È possibile aprire nuove finestre tra edifici che si trovano già a distanza inferiore dei dieci metri?

25 Nov 2020
25 Novembre 2020

Secondo il Consiglio di Stato no.

Il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa giunge a tale conclusione enfatizzando, sotto il profilo igienico-sanitario, il d.m. n. 1444/1968: dato che la ratio della norma è di evitare intercapedini dannose, la stessa deve essere interpretata in senso teleologico-sistematico, anziché letterale. Pertanto, nonostante l’art. 9 del d.m. imponga i 10 metri esclusivamente per le “nuove costruzioni”, il Collegio giunge a sostenere che anche l’attività di manutenzione straordinaria e/o quella di ristrutturazione edilizia comportante l’apertura di nuove vedute e/o la modifica di quelle esistenti, sarebbe preclusa dalla legge, nonostante avvenga tra pareti già poste a distanza inferiore ai 10 metri.

Personalmente non trovo convincente tale ragionamento.

Ma davvero la tutela igienico-sanitaria esaltata dalla giurisprudenza impedisce di aprire finestre tra edifici che sono frontistanti da parecchi decenni?

Tale modo di pensare, a mio giudizio, appare quanto mai irrigidito dalla valenza che la giurisprudenza tende ormai ad attribuire alla portata igienico-sanitaria del d.m. e che, forse, meriterebbe di essere stralciato.

Non bastasse, la sentenza appare poco chiara anche nella sua stesura, perché descrive un ipotetico ampliamento del fronte dell’edificio in cui si vorrebbe aprire tale veduta: “Nel caso in esame, il limite della distanza di cui al d.m. cit. è vigente e avrebbe dovuto essere rispettato per quanto concerne l’apertura di una finestra in più rispetto alla situazione precedente (originariamente infatti vi era una sola finestra posizionata più in basso sul lato frontistante la proprietà dell’appellata, così come risulta chiarito dalla verificazione): si tratta, infatti, di un nuovo elemento che eccede rispetto all’originaria costruzione, che consiste in un ampliamento all’esterno della sagoma dell’edificio esistente e realizzato per la prima volta mercé il permesso di costruire rilasciato, in parte qua, in modo illegittimo (per un caso conforme, Cass. civ., sez. II n. 473 del 10 gennaio 2019)”.

Se così davvero fosse, nulla quaestio.

Nel caso in esame, però, sembra evincersi che nessun concreto ampliamento fosse previsto con riferimento al fronte de quo, dato che l’unica modifica dell’esistente riguardava l’innalzamento del sottotetto ai fini della coibentazione energetica e del suo recupero abitativo, mentre nessuna alterazione di volume avrebbe intaccato la facciata oggetto dell’apertura.

Ma tant’è, ça va san dire.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Personalmente invece trovo convincente tale ragionamento.

    Per lo stesso principio, per cui se un’opera abusiva viene manutentata, questa attività umana costituisce prosecuzione del reato edilizio.
    In sintesi si avrebbe un aggravio aprire altre finestre.

    Rispondi

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