Accordi atipici in materia di esproprio e giurisdizione del giudice ordinario
Il TAR Salerno si occupa della giurisdizione nel caso di accordi atipici in materia espropriativa, ritenendola spettare al giudice ordinario.
Nel caso esaminato, tra i ricorrenti e il comune era intervenuto un accordo (atipico), per mezzo del quale i proprietari hanno trasferito (non importa, qui, stabilire se con effetti reali od obbligatori) la proprietà di alcuni loro terreni, necessari per l’esecuzione di un’opera pubblica, in cambio – non già dell’indennità d’espropriazione, determinata in via amichevole (cessione volontaria, ex art. 45 d. P. R. 327/01) – bensì di un “piccolo volume da utilizzare come legnaia ubicato al di sotto della struttura progetta per la sistemazione dell’area di risulta del rudere, facente parte dell’insula n. 81”, in tal modo dovendosi qualificare, l’accordo in questione, come una permuta, caratterizzata dall’ulteriore particolarità che, laddove (art. 4 dell’accordo) i proprietari autorizzavano il Comune all’immissione immediata nel possesso dell’area, impegnandosi peraltro (art. 5) a trasferire la proprietà dell’area medesima, oggetto di cessione (…) “entro il termine che verrà indicato dal Comune in ragione delle esigenze di realizzazione del parcheggio pubblico riservato (ad autovetture)”, l’ente avrebbe ceduto loro, in permuta, il piccolo locale legnaia, solo all’esito del completamento dei relativi lavori.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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