Ammissibilità del ricorso collettivo
Nel caso di specie, diversi proprietari promuovevano un ricorso collettivo contro i distinti provvedimenti con i quali ANAS attivava separati procedimenti volti alla determinazione dell’indennità di espropriazione ex art. 41 d.P.R. 327/2001 relativi ai fondi di proprietà di proprietà esclusiva di ciascuno dei ricorrenti.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l’azione, pur essendo volta a suscitare il sindacato giurisdizionale su identiche questioni giuridiche, concernenti i presupposti per l’attivazione del procedimento ex art. 41 d.P.R. 327/2001 in luogo di quello previsto dall’art. 21, co. 3 d.P.R. cit., riguarda, tuttavia, procedimenti diversi volti ad ottenere la quantificazione di distinti diritti di credito, ciascuno rinvenente il proprio fondamento causale nell’espropriazione di fondi diversi, di proprietà esclusiva di ciascuno dei ricorrenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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