I costi di espropriazione per l’attuazione di un P.I.P. gravano sulla P.A., non sui cessionari o concessionari
Lo ha affermato il TAR Veneto: infatti, ai sensi degli artt. 27 e 35 l. 865/1971, l’integrale copertura dei costi di attuazione del P.I.P. è garantita non rendendo i concessionari debitori degli espropriati al posto della P.A., ma attraverso l’adeguamento della clausola del prezzo previsto nelle convenzioni stipulate tra Comune e cessionari/concessionari, cui i privati restano estranei.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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