Scritti difensivi e motivazione postuma
Il TAR Veneto, in modo coinciso ma chiaro, ha ribadito quale sia la linea di demarcazione tra il c.d. divieto di motivazione successiva o postuma mediante atti processuali, e la normale attività difensiva.
In particolare, il Giudice ha sottolineato come la motivazione c.d. postuma venga integrata quando in giudizio vengano esposte ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta dall’Ente nel provvedimento impugnato. Al contrario, la normale e legittima attività difensiva si esplica con la narrazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto già contenute nel provvedimento, che la difesa della P.A. provvede a esplicitare per maggiore comprensione e convincimento del giudice.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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