Scritti difensivi e motivazione postuma

11 Mag 2019
11 Maggio 2019

Il TAR Veneto, in modo coinciso ma chiaro, ha ribadito quale sia la linea di demarcazione tra il c.d. divieto di motivazione successiva o postuma mediante atti processuali, e la normale attività difensiva.

In particolare, il Giudice ha sottolineato come la motivazione c.d. postuma venga integrata quando in giudizio vengano esposte ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta dall’Ente nel provvedimento impugnato. Al contrario, la normale e legittima attività difensiva si esplica con la narrazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto già contenute nel provvedimento, che la difesa della P.A. provvede a esplicitare per maggiore comprensione e convincimento del giudice.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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