La requisizione di beni immobili disposta in via d’urgenza dal Sindaco

04 Mar 2026
4 Marzo 2026

Il TAR Palermo ha affermato che il potere di requisizione di beni immobili da parte del Sindaco costituisce una misura eccezionale e residuale, esercitabile solo in via sussidiaria rispetto all’Autorità prefettizia e nel rispetto di presupposti rigorosi: l’esistenza di una grave necessità pubblica, connotata da imprevedibilità e urgenza, non imputabile alla P.A.; l’assoluta indispensabilità della misura e la sua idoneità a salvaguardare beni primari quali incolumità, salute o sicurezza pubblica; l’impossibilità di un tempestivo intervento del Prefetto per la rapidità richiesta dalla situazione; la temporaneità del provvedimento, con indicazione chiara e ragionevole del termine finale.

Non ricorrono le condizioni per disporre la requisizione di un bene immobile quando il provvedimento sia fondato sulla mera condizione di disagio abitativo di un singolo nucleo familiare, essendo possibile fronteggiare tali situazioni mediante gli strumenti ordinari, forniti nella specie dal sistema integrato dei servizi sociali. L’assenza dei requisiti fissati dalla giurisprudenza per l’esercizio del suddetto potere comporta l’illegittimità dell’ordinanza extra ordinem che dispone la misura, per radicale carenza dei presupposti normativi e violazione dei limiti esterni del potere sindacale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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