Requisizione in uso di beni privati
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la requisizione in uso di beni privati, quale misura ablativa eccezionale incidente sul diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost. e dall’art. 835 c.c., è legittima soltanto in presenza di una situazione concreta e attuale di necessità e urgenza, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti giuridici; deve perseguire uno specifico interesse pubblico e deve essere limitata nel tempo. È pertanto illegittimo il provvedimento che disponga la requisizione senza fissarne la durata, ovvero per fronteggiare esigenze meramente eventuali e future, configurando una sostanziale “requisizione preventiva” incompatibile con i principi di tipicità, proporzionalità e temporaneità dell’istituto.
La dichiarazione di uno stato di emergenza idrica di carattere generale non è di per sé sufficiente a giustificare l’adozione di un provvedimento di requisizione ai sensi dell’art. 835 c.c., essendo necessario che la P.A. accerti e motivi in concreto l’esistenza di un fabbisogno pubblico attuale, non fronteggiabile mediante strumenti ordinari, nonché l’impossibilità di ricorrere a misure meno invasive. Ne consegue l’illegittimità della requisizione fondata su una situazione emergenziale soltanto potenziale o astrattamente ipotizzabile, ovvero sorretta da motivazioni formulate soltanto successivamente all’adozione del provvedimento ablatorio.
In materia di requisizione temporanea, l’indennizzo previsto dall’art. 835 c.c. costituisce un elemento essenziale dell’istituto e può essere determinato anche successivamente all’adozione del provvedimento ablatorio. Ne consegue che sono inammissibili l’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di determinazione dell’indennità, in quanto atto endoprocedimentale privo di immediata lesività, nonché le censure rivolte contro la misura dell’indennizzo, quando la P.A. non abbia ancora esercitato in via definitiva il relativo potere di determinazione e liquidazione, essendo precluso al giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
Post di Alberto Antico – avvocato

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