Pubblicata in G.U. la riforma del regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia rinnovabile
Con il d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 291 del 12.12.2024), che entrerà in vigore il 30.12.2024, è stata approvata la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (in attuazione dell’art. 26, co. 4 e 5, lett. b e d l. 118/2022).
Il decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-12&atto.codiceRedazionale=24G00205&elenco30giorni=false.
La riforma distingue tre diversi regimi autorizzativi: l’attività edilizia libera, la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l’autorizzazione unica. Per ciascuno di essi è indicato il procedimento amministrativo da seguire (rispettivamente, artt. da 7 a 9) e gli interventi ad essi soggetti (rispettivamente, allegati A, B e C al decreto).
Nel tentativo di coordinare tale disciplina con quella degli Enti territoriali, l’art. 1, co. 3 d.lgs. cit. afferma che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai principi della riforma entro il termine di 180 giorni dal 30.12.2024. Nelle more dell’adeguamento, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine, si applica il decreto.
In sede di adeguamento, le Regioni e gli Enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi in edilizia libera e soggetti a PAS, ferme restando le norme di coordinamento con la disciplina ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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