Diritto intertemporale in materia di aree idonee per gli impianti fotovoltaici
L’art. 20 d.lgs. 199/2021 (sulle aree idonee) è stato abrogato dall’allegato D, lett. p del d.lgs. 190/2024, nel testo vigente a seguito dell’art. 2, co. 1, lett. q d.l. 175/2025, come convertito dalla l. 4/2026.
L’attuale norma di riferimento per le aree idonee è l’art. 11-bis d.lgs. 190/2024.
Per quanto qui di interesse, ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis, I e III periodo d.l. cit., le disposizioni dell’art. 11-bis cit. non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 175/2025 (cioè il 22.11.2025), le quali procedure continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente; per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto
Il TAR Veneto ha affermato che ciò vale anche per le procedure di autorizzazione unica al fotovoltaico e per le connesse procedure di VIA.
Post di Alberto Antico – avvocato

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