Impianti FER e diritto intertemporale

04 Nov 2026
4 Novembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (FER), la regola transitoria ex art. 15 d.lgs. 190/2024 per cui è applicabile la disciplina antecedente a quella introdotta dal d.lgs. cit. alle procedure in corso alla data di entrata in vigore di esso, intendendosi per tali solo quelle la cui verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta a tale data, va integrata con quella per cui  le Regioni e gli Enti locali dispongono di 180 giorni per adeguarsi al nuovo decreto e, nelle more di tale adeguamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 1, co. 3 d.lgs. cit.), che non opera solo sul piano organizzativo, ma anche su quello dell’efficacia sostanziale delle nuove regole autorizzative.

In materia di impianti FER, l’accoglimento della censura circa l’illegittima mancata applicazione della disciplina transitoria di cui al d.lgs. 190/2024, con conseguente applicabilità del regime della PAS e non dell’autorizzazione unica, comporta che, in sede di riedizione del potere, la P.A. è tenuta a riesaminare l’istanza alla luce della corretta disciplina normativa intertemporale, poiché non si tratta di applicare oggi una normativa “abrogata”, ma di riconoscere che la normativa previgente continua ad applicarsi alla procedura in forza della stessa disciplina transitoria.

L’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 2 d.lgs. 199/2021 (oggi abrogato), che considerava idonee, nelle condizioni ivi previste, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distassero non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, non identificava lo stabilimento con il singolo impianto, né richiedeva che tutte le attività ivi svolte fossero omogenee quanto a funzione immediata. Al contrario, la nozione normativa contemplava espressamente la presenza, all’interno del medesimo stabilimento, di “uno o più impianti” e lo svolgimento di “una o più attività” (per rinvio all’art. 268, co. 1, lett. h d.lgs. 152/2006), purché tali elementi fossero riconducibili a un complesso unitario e stabile, configurato come un complessivo ciclo produttivo e sottoposto al potere decisionale di un unico gestore.

Post di Alberto Antico – avvocato

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC