Novelle alla normativa in materia di energie rinnovabili
Con il d.l. 21 novembre 2025, n. 175 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 271 del 21.11.2025), entrato in vigore il 22.11.2025, sono state approvate misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il decreto è consultabile al seguente link:
Si segnala in particolare l’art. 2 d.l. cit., che apporta novelle al d.lgs. 190/2024.
Post di Alberto Antico – avvocato

Domanda: qualcuno ha capito nell art.2 dove è scritto che gli interventi di cui agli allegati A e B sono esenti da autorizzazione paesaggistica?
Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). – 1. All’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e’ consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A.»;
Alcuni interventi, ma neanche pochi, sarebbero soggetti a PAS per il solo fatto che sono aree soggette a vincolo, non mi pare corretto non poterle realizzare visto che sostanzialmente sono attività libera(art. 7 co. 2, penultimo periodo)
Nelle more della adozione della legge regionale veneto ai sensi dell’art. 2 , comma 3, il decreto legge si applica? o bisogna attendere –
Relativamente alle aree idonee, mi chiedo come considerare il nuovo articolo 11 bis rispetto all’art. 20, comma 8, del DLgs 199/2021.
Il co.3 dell art.20 diceva: che vanno installati sui capannoni, aree pertinenziali etcc. prioritariamente., Non vedo lo stesso richiamo nell art.11bis, per cui sarà difficile giustificare il diniego di un fotovoltaico a terra in zona agricola, anche se possibile farlo sui tetti e aree pertinenti del capannone, se chiesto con il Pnnr
ora abrogati : q) all’allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma 1» sono sostituite dalla seguente: «23».
Non ce più il rimando al d.lgs n. 199/2021 – tutto è dentro il dlgs n. 190/2024 una volta abrogati gli art. 20,21,22,e 23 sulle aree idonee
In effetti dell’art. 18 non aveva più senso tenere il comma 3, visto che ora le regioni devono di nuovo legiferare.
Forse è stato risolto il dilemma circa la parte paesaggistica:
Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). – 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non e’ subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorita’ competente in materia paesaggistica, che si esprime
con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8.
Di converso, quello che prima non era ammesso ora lo è: Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). – 1. All’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e’ consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A.»;
Grazie Avvocato.
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