Rottamazione “quinquies” – Legge n. 199/2025 e nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione
Nel supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 è stata pubblicata la Legge n. 199/2025 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", che prevede la nuova definizione agevolata delle Cartelle (“Rottamazione-quinquies”).
I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
1. Ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’Amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis (Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600/1973, e agli articoli 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) e 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia) del D.P.R. n. 633/1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente edizione e sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
La normativa, invece, esclude dalla nuova misura agevolativa i debiti che, sebbene rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
2. Come e quando presentare la domanda
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà nel proprio sito Internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (ossia 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
3. Decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace - e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute - in caso di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (entro il 31 luglio 2026).
Se sia stato preferito l'adempimento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Post di Carlo Valli - Avvocato in Padova e Rovigo

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