Riforma della Corte dei conti
Con la l. 7 gennaio 2026, n. 1 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 4 del 07.01.2026), in vigore dal 22.01.2026, sono state approvate alcune modifiche alla l. 20/1994 e ad altre disposizioni, nonchĂŠ una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilitĂ amministrativa e per danno erariale.
La legge è consultabile al link:
Si allega un prospetto delle modifiche apportate alla l. 20/1994 (responsabilitĂ erariale) e alla l. 103/1979 (responsabilitĂ degli avvocati dello Stato).
Si segnala lâart. 2 della riforma, secondo cui la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimitĂ sugli atti, su richiesta delle PP.AA. centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilitĂ pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse allâattuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purchĂŠ estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimitĂ ovvero a fatti per i quali la competente Procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono tali pareri su richiesta dei Comuni, delle Province, delle CittĂ metropolitane e delle Regioni. Ă esclusa, in ogni caso, la gravitĂ della colpa per gli atti adottati in conformitĂ ai pareri resi. Le Sezioni riunite della Corte dei conti assicurano in parte qua la funzione nomofilattica sullâattivitĂ consultiva esercitata dalle Sezioni centrale e regionali. I pareri di cui supra sono resi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata tempestiva espressione del parere, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dalla P.A. richiedente, ai fini dellâesclusione della gravitĂ della colpa, ovvero in senso negativo qualora la P.A. richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
Si presti attenzione anche al successivo art. 4, secondo cui, fatto salvo lâeventuale esercizio dellâazione di responsabilitĂ erariale ex art. 1 l. 20/1994, al pubblico ufficiale responsabile dellâattuazione dei procedimenti connessi al PNRR e al PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravitĂ della colpa, una sanzione pecuniaria da ⏠150 fino a due annualitĂ del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie del rito ex artt. 133-136 d.lgs. 174/2016, cd. codice della giustizia contabile.
Post di Alberto Antico â avvocato

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