Riforma della Corte dei conti

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Con la l. 7 gennaio 2026, n. 1 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 4 del 07.01.2026), in vigore dal 22.01.2026, sono state approvate alcune modifiche alla l. 20/1994 e ad altre disposizioni, nonchĂŠ una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilitĂ  amministrativa e per danno erariale.

La legge è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-07&atto.codiceRedazionale=25G00211&elenco30giorni=false.

Si allega un prospetto delle modifiche apportate alla l. 20/1994 (responsabilitĂ  erariale) e alla l. 103/1979 (responsabilitĂ  degli avvocati dello Stato).

Si segnala l’art. 2 della riforma, secondo cui la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle PP.AA. centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente Procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono tali pareri su richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le Sezioni riunite della Corte dei conti assicurano in parte qua la funzione nomofilattica sull’attività consultiva esercitata dalle Sezioni centrale e regionali. I pareri di cui supra sono resi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata tempestiva espressione del parere, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dalla P.A. richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa, ovvero in senso negativo qualora la P.A. richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Si presti attenzione anche al successivo art. 4, secondo cui, fatto salvo l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità erariale ex art. 1 l. 20/1994, al pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR e al PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da € 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie del rito ex artt. 133-136 d.lgs. 174/2016, cd. codice della giustizia contabile.

Post di Alberto Antico – avvocato

novelle alle norme sulla responsabilitĂ  erariale

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