Fonti Energia Rinnovabili (FER): problemi interpretativi del D. Lgs. 190/2024

24 Dic 2024
24 Dicembre 2024
A proposito di impianti FER, ho dato un’occhiata al D. Lgs. 190/2024, sui regimi amministrativi per gli impianti di produzione di energie alternative.
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Non so cosa ne pensiate, ma a mio avviso il nuovo provvedimento rende ancora più complesso l’intreccio tra i regimi che ne costituiscono l’oggetto e quelli riguardanti i titoli edilizi.
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Basti pensare all’art. 1, comma 1, il cui secondo periodo recita “Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti”.
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Il riferimento alla “normativa tecnica” potrebbe far pensare alla sola Parte II del DPR 380/2001 (artt. da 52 a 135-bis), ma in realtà tale normativa viene correlata alla “acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie …”, per cui tutto il DPR 380/2001 finisce per essere coinvolto.
Che dire, poi, del terzo periodo dello stesso art. 1, comma 1, laddove stabilisce che “Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”, visto che il Titolo IV si suddivide in soli due Capi, mentre l’unico Capo VI costituisce una partizione della Parte II (errore ribadito nella nuova formulazione dell’art. 6 del DPR 380/2001, contenuta nell’art. 14, comma 10, del D. Lgs. 190/2024).
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L’impressione – avvalorata anche da quanto evidenziato nel Dossier di Camera e Senato sullo Schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 187) - è che con l’abrogazione di talune delle disposizioni indicate nell’Allegato D vengano meno i presupposti per considerare attività di edilizia libera e/o manutenzione ordinaria ai sensi del DPR 380/2001 interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia FER anche diversi da quelli indicati nelle lett. a-bis) ed e-quater) dell’art. 6 del TUE, oggetto, quest’ultime, di espressa abrogazione.
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Altro sintomo di scoordinamento tra disciplina FER e disciplina edilizia la ravviso anche nell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 190/2024, che fa salve, tra l’altro “le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica …” [come se non fossero configurabili violazioni alla disciplina edilizia e urbanistica anche nell’esecuzione degli interventi di cui all’art. 8 (procedura abilitativa semplificata) e 8 (autorizzazione unica)].
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Post del dott.  Roberto Travaglini - Confindustria Vicenza
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