Giurisdizione e tutela avverso una legge-provvedimento (sospensione automatica del medico che non si vaccina)
Il D.L. n.44 dell’1/4/2021, convertito in L. n.76/2021, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19…” determina in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del medico, senza alcuna discrezionalità dell’amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all’eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni.
Un decreto cautelare del TAR Lecce precisa che si tratta di una legge-provvedimento, che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, che la legge provvedimento non può essere impugnata in via diretta davanti al tribunale e spiega, quindi, quali mezzi di tutela offre l'ordinamento in questo caso, con la eventuale rimessione alla Corte Costituzionale.
Post di Marta Bassanese, avvocato
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