La riforma della legge elettorale

13 Ott 2026
13 Ottobre 2026

Con la l. 9 ottobre 2026, n. 180 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 235 del 09.10.2026), in vigore dal 24.10.2026, sono state approvate disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Post di Alberto Antico – avvocato

1 reply
  1. Anonimo says:

    La nuova legge n. 180/2026 prevede un premio di governabilità per la lista o coalizione che ottenga almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. Il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con limiti massimi all’assegnazione complessiva dei seggi. La legge entrerà in vigore il 24 ottobre 2026.

    La legge elettorale viene presentata come uno strumento per assicurare governabilità e stabilità. Ma occorre distinguere la stabilità numerica della maggioranza parlamentare dalla sua effettiva rappresentatività e dalla sua capacità di durare nel tempo.

    Con una soglia del 42% dei voti validi e un premio di governabilità che può portare la rappresentanza parlamentare fino a una maggioranza assoluta di seggi, il risultato può essere particolarmente significativo in presenza di una bassa affluenza. Se votasse il 55% degli aventi diritto e una coalizione ottenesse il 42% dei voti validi, essa raccoglierebbe, nell’ipotesi semplificata in cui tutti i voti espressi siano validi, circa il 23,1% del corpo elettorale complessivo.

    Si può dunque arrivare a una maggioranza parlamentare assoluta senza che la coalizione vincente abbia ottenuto il consenso della maggioranza degli aventi diritto al voto. È una scelta legislativa che privilegia la governabilità, ma che pone inevitabilmente una questione di rappresentatività democratica.
    Inoltre, il premio elettorale non garantisce che la maggioranza resti tale per tutta la legislatura. L’art. 67 della Costituzione esclude il vincolo di mandato: i parlamentari possono cambiare gruppo e gli equilibri politici possono modificarsi anche profondamente dopo le elezioni. La maggioranza iniziale, pertanto, non coincide necessariamente con quella che sosterrà il Governo fino alla fine del mandato.

    Infine, l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio non equivale a una sua elezione diretta. Restano ferme le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’art. 92 della Costituzione e la necessità che il Governo ottenga e conservi la fiducia delle due Camere, ai sensi dell’art. 94.

    In conclusione, la riforma può favorire la formazione di una maggioranza parlamentare iniziale, ma non assicura né una corrispondente maggioranza nel corpo elettorale né la permanenza di quella maggioranza per l’intera legislatura. Più che introdurre un vero premierato, rafforza il ruolo del premio elettorale nella formazione degli equilibri parlamentari, lasciando intatto il principio secondo cui il Governo deve mantenere la fiducia del Parlamento.

    C’è poi un ulteriore aspetto che merita attenzione: il raggiungimento della soglia elettorale e l’attribuzione del premio non garantiscono, di per sé, una maggioranza parlamentare politicamente omogenea e stabile.
    Si pensi a una coalizione che comprenda forze politiche con orientamenti e obiettivi differenti, anche se accomunate dall’accordo elettorale. Il loro consenso complessivo può consentire di raggiungere la soglia prevista per il premio di governabilità; tuttavia, una volta distribuiti i seggi tra le singole liste, occorre fare i conti con il numero effettivo dei parlamentari eletti e con la loro disponibilità a sostenere il Governo nel corso della legislatura.
    Una coalizione che raggiungesse, per esempio, il 48% dei voti potrebbe ottenere il premio, ma questo non trasformerebbe automaticamente tutte le componenti che la costituiscono in una maggioranza politica coesa. Le divergenze tra i partiti, le scelte dei singoli parlamentari e gli eventuali cambi di gruppo possono modificare gli equilibri nel corso del mandato.
    Il premio elettorale, dunque, può agevolare la formazione di una maggioranza iniziale, ma non può garantirne la coesione politica né la permanenza nel tempo. La governabilità non dipende soltanto dalla distribuzione dei seggi: dipende anche dalla capacità delle forze parlamentari di mantenere un accordo politico.
    È proprio qui che emerge il limite di una riforma presentata come garanzia di stabilità: la legge elettorale può intervenire sulla composizione iniziale del Parlamento, ma non può sostituirsi alla dinamica parlamentare né eliminare il principio costituzionale del libero mandato.

    Il premio può garantire un vantaggio numerico iniziale, non la fedeltà politica futura dei parlamentari. E, in senso tecnico, il numero dei seggi della coalizione premiata va distinto dalla maggioranza dei voti che essa ha ricevuto e dalla maggioranza che, nei fatti, sosterrà il Governo nelle votazioni parlamentari.

    C’è un ulteriore aspetto che merita di essere considerato. Una coalizione può avere interesse a includere nella propria alleanza elettorale una forza politica che raccolga, ad esempio, il 6% dei voti, proprio per raggiungere la soglia necessaria a ottenere il premio di maggioranza.
    Ma che cosa accade dopo le elezioni?
    Una volta assegnati i seggi, i rapporti di forza possono cambiare. Se la componente che ha contribuito al raggiungimento della soglia elettorale dovesse risultare politicamente scomoda, le altre forze della coalizione potrebbero verificare se dispongono comunque dei numeri parlamentari sufficienti per governare senza il suo sostegno.
    In tal caso, quella componente potrebbe perdere il proprio peso negoziale, pur avendo contribuito in modo determinante al conseguimento del premio. E questa dinamica potrebbe verificarsi non soltanto all’inizio della legislatura, ma anche nel corso dei cinque anni, in funzione degli equilibri parlamentari e delle eventuali nuove convergenze politiche.
    Si potrebbe quindi verificare una situazione paradossale: una forza politica viene coinvolta nell’accordo elettorale perché utile a raggiungere la soglia prevista dalla legge, ma, una volta ottenuto il premio e distribuiti i seggi, potrebbe non essere più indispensabile per mantenere la maggioranza.
    Naturalmente, tutto dipende dai seggi effettivamente assegnati e dalla capacità delle altre forze di conservare la fiducia parlamentare. Ma il punto resta: il premio elettorale può incentivare accordi di coalizione finalizzati al risultato elettorale, senza garantire che quegli stessi accordi sopravvivano alla prova del Governo.
    La legge può modificare la distribuzione iniziale dei seggi, ma non può impedire che gli interessi dei partiti divergano, che i parlamentari cambino gruppo o che si formino nuove maggioranze.
    Per questo motivo, presentare il premio come una garanzia assoluta di stabilità rischia di confondere due questioni diverse: la maggioranza numerica prodotta dalle elezioni e la maggioranza politica che, giorno dopo giorno, deve sostenere il Governo in Parlamento.

    Una forza politica può essere determinante per ottenere il premio elettorale e diventare superflua per governare una volta che il premio è stato ottenuto.

    Il premio può aumentare l’importanza degli accordi preelettorali, ma non assicura che i rapporti di forza concordati prima del voto restino invariati dopo.

    Alla fine non ho capito un passaggio della legge:
    un partito che resta fuori dalla coalizione vincente può comunque eleggere dei parlamentari che, alleandosi magari con i partiti che hanno perso, permettano a questi ultimi di raggiungere la maggioranza in Parlamento? Oppure il premio di maggioranza garantisce automaticamente alla coalizione che supera il 42% dei voti i numeri necessari per governare?

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