La sospensione feriale ridotta anche nel processo amministrativo
Segnalo che con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, è stato aggiunto il comma 1 - ter all'art. 20 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83.
È stata così estesa al processo amministrativo, con norma di interpretazione autentica, la nuova disciplina della sospensione feriale dei termini. Con la stessa disposizione è stato altresì modificato l’art. 54 del c.p.a..
Per l’effetto, anche nel processo amministrativo i termini processuali sono sospesi dall’1 al 31 agosto.
Conseguentemente, dal primo settembre, anche nei giudizi al TAR e al Consiglio di Stato i termini processuali non sono più sospesi.
Questo il tenore della disposizione: “1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014”.
Questi i link agli articoli del prof. Volpe, pubblicati sul sito della Associazione Veneta degli Avvocati Amministratrivisti:
http://www.amministrativistiveneti.it/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=61
http://www.amministrativistiveneti.it/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Itemid=61
Prof. Alessandro Calegari
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