Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane‏

26 Gen 2016
26 Gennaio 2016

Testo dell'articolo 15 del del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 25 novembre 2015), coordinato con la legge di conversione 22 gennaio 2016, n. 9

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale (post di libero accesso)

Vigente al: 23-1-2016  

Art. 15 Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane   1. Ai fini del  potenziamento  dell'attivita'  sportiva  agonistica nazionale  e  dello  sviluppo  della   relativa   cultura   in   aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di  rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la  sicurezza  urbana, e' istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo  «Sport  e Periferie» da trasferire  al  Comitato  olimpico  nazionale  italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017,  di  cui  20  milioni  nel  2015,  50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
  2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
  a) ricognizione degli impianti sportivi  esistenti  sul  territorio nazionale;
  b)  realizzazione  e  rigenerazione  di   impianti   sportivi   con destinazione all'attivita' agonistica  nazionale,  localizzati  nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione  di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di  rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
  c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti,  con destinazione all'attivita' agonistica nazionale e internazionale;
  d) attivita' e interventi finalizzati  alla  presentazione  e  alla promozione della candidatura di Roma 2024.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  il  piano   pluriennale   degli interventi, che puo'  essere  rimodulato  entro  il  28  febbraio  di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato olimpico nazionale italiano  puo'  avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche  amministrazioni  in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
  4.  Il  CONI  presenta  annualmente  all'Autorita'  Vigilante   una Relazione  sull'utilizzo  dei  Fondi  assegnati  e  sullo  stato   di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse  di  cui  al comma 1. (( L'Autorita' Vigilante invia alle Camere la  relazione  di cui al periodo precedente )).
  5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di  cui al comma 3, e' possibile utilizzare le procedure semplificate di  cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al  comma 3, le associazioni e le societa' sportive senza fini di lucro possono presentare(( enti locali )), sul cui  territorio  insiste  l'impianto sportivo da rigenerare,  riqualificare  o  ammodernare,  un  progetto preliminare  accompagnato  da  un  piano  di  fattibilita'  economico finanziaria   per   la   rigenerazione,   la    riqualificazione    e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e  giovanile.  Se  ((gli enti locali riconoscono )) l'interesse pubblico del  progetto  ((affidano )) la gestione  gratuita  dell'impianto  all'associazione  o alla   societa'   sportiva   per   una    durata    proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento (( e comunque non  inferiore a cinque anni )).
  7. Le associazioni sportive o le societa'  sportive  che  hanno  la gestione di  un  impianto  sportivo  pubblico  possono  aderire  alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
  8.    Per    interventi    di    rigenerazione,     ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano  di  cui al  comma  3,  il  Comune  puo'  deliberare  l'individuazione   degli interventi promossi da associazioni sportive senza  scopo  di  lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del  decreto-legge  12  settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre 2014, n. 164.

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