Servizi di sicurezza gestiti
Con il d.lgs. 1° ottobre 2026, n. 191 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 246 del 22.10.2026), in vigore dal 06.11.2026, sono state approvate alcune norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il reg. (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.
L’art. 1, co. 1, lett. a, n. 1 d.lgs. cit. inserisce la definizione di “servizio di sicurezza gestito” all’art. 3, co. 1, lett. a-bis d.lgs. 123/2022, qualificandolo come il servizio prestato a un terzo consistente nello svolgimento di attività o nella fornitura di assistenza per tali attività, legate alla gestione dei rischi in materia di cybersicurezza, ad esempio servizi di gestione degli incidenti, test di penetrazione, audit di sicurezza e consulenza, tra cui consulenza specialistica, relativa all’assistenza tecnica.
Post di Alberto Antico – avvocato

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