Se un’area è in Zona F e in proprietà del Comune, quest’ultimo può edificarvi qualsiasi opera?
Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Giunta comunale integrante titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire (cfr. artt. 7, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001 e 45 d.P.R. 207/2010) con cui era approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un blocco spogliatoi e di una piccola tribuna per spettatori di un campo da calcio, da costruire su un’area di proprietà comunale in Z.T.O. F1d – zone per parcheggi di standard parcheggio P1 esistente.
Il privato lamentava il mancato rispetto di questa sotto-zonizzazione.
Il Comune eccepiva che, laddove la proprietà dell’area d’insediamento dell’opera pubblica sia della stessa P.A. che ne cura l’esecuzione e non sia quindi necessario far ricorso all’espropriazione, l’opera pubblica potrebbe essere legittimamente autorizzata su qualsiasi area classificata come Z.T.O. F.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
L’art. 7 d.P.R. 380/2001 richiama la validazione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 554/1999, che ha contenuto meramente dichiarativo e non costitutivo della sussistenza di tutti i presupposti giuridici e tecnici di fattibilità del progetto, perciò presuppone la conformità dell’opera alle previsioni urbanistiche vigenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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