Il TAR Palermo ha annullato un’ordinanza di demolizione, per essere stata adottata in data antecedente al decorso del termine di sessanta giorni per la formazione dell’eventuale silenzio-diniego sull’istanza di sanatoria ex art. 36, co. 3 d.P.R. 380/2001, in precedenza presentata dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricostruito la storia e la ratio della cd. sanatoria giurisprudenziale, ossia quella sanatoria per cui è sufficiente la sola conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza (diversa quindi dal nuovo art. 36-bis, che prevede la conformità urbanistica attuale e quella edilizia del momento di realizzazione dell’abuso).
Peraltro, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la cd. sanatoria giurisprudenziale consentirebbe la legittimazione postuma di opere sostanzialmente abusive, in contrasto con il principio di legalità, finendo di fatto per premiare gli autori degli abusi, a discapito di quegli altri privati che hanno correttamente attuato la propria potestà edificatoria, e neutralizzando la forza deterrente dell’apparato sanzionatorio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le sanzioni comminate per gli abusi e le irregolarità dell’attività edilizia presuppongono il loro accertamento attraverso lo svolgimento di un’adeguata istruttoria nell’ambito di un procedimento aperto alla partecipazione dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, l’ordinanza di ripristino del Comune avverso un chiosco in spiaggia installato dal concessionario balneare (e smontato al termine della stagione estiva) era illegittima, perché emanata in carenza di istruttoria e senza che l’illecito fosse stato previamente accertato, in disparte la non dirimente, anche se obiettiva, mancanza della diffida ex art. 35 d.P.R. 380/2001 che avrebbe dovuto essere emanata, trattandosi di intervento eseguito su area demaniale detenuta in concessione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto – con laconica motivazione – ha affermato che la mera pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento sanzionatorio, nel caso di specie un’ordinanza di demolizione, non priva il provvedimento medesimo dei suoi caratteri di efficacia ed esecutività.
Serve allo scopo la presentazione di un’istanza cautelare, che venga accolta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha annullato il diniego di un Comune di autorizzazione paesaggistica, che si limitava a richiamare per relationem il parere reso dalla Soprintendenza dopo la scadenza del termine ex art. 146 d.lgs. 42/2004, in quanto in tal caso, anche prescindendo dall’applicabilità del silenzio-assenso tra PP.AA. ex art. 17-bis l. 241/1990, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’Organo ministeriale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che il termine di sessanta giorni previsto per impugnare il titolo edilizio del vicino decorre dal momento in cui si ha la piena conoscenza dello stesso e che, laddove si contesti ciò, è necessario fornire una rigorosa prova sul punto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che il difetto di sottoscrizione degrada a mera irregolarità non viziante quando non vi siano dubbi circa la riferibilità dell’atto alla P.A. e sia possibile, con minimo sforzo, individuarne l’autore.
Nel caso di specie, non era inesistente l’avviso informatico di convocazione degli idonei alla prova orale di un concorso pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’affiancamento stabile e strutturale di una diversa linea di allevamento di bovini a quella originariamente concessa costituisce ampliamento, e deve quindi essere così valutato (in particolare se trattasi di attività in zona impropria).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto afferma che, nel caso di una nuova unità abitativa in zona agricola realizzata ai sensi dell’art. 5 l. R.V. n. 24/1985, è possibile un suo ampliamento ai sensi dell’art. 44, co. 5 l. R.V. n. 11/2004 (e quindi fino a 800 mc).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato la diversa disciplina che caratterizza l’ampliamento ovvero la nuova costruzione in zona agricola, ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. R.V. n. 24/1985.
La questione è dirimente in quanto l’ipotesi di ampliamento comporta l’esaurimento della capacità edificatoria, e dunque l’impossibilità di sfruttare, oggi, l’art. 44, co. 5 l. R.V. n. 11/2004; il Giudice ha risolto la questione della classificazione dell’intervento sulla base della comparazione degli elementi di prova portati dall’Amministrazione e dal privato, e del criterio del “più probabile che non”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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