Il TAR Veneto ha affermato che l’intervento di installazione di una recinzione ad un fondo (senza muretto) può realizzarsi previa presentazione di SCIA (anche in presenza, come nel caso di specie, di un cordolo in cemento completamente interrato), trattandosi di interventi intesi allo ius excludendi alios, che costituisce una facoltà tipica del diritto di proprietà ed è attribuita al titolare del diritto dominicale direttamente dalla legge (cfr. art. 841 c.c.) e di regola non è comprimibile da un atto amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo per la segnalazione, ha lanciato una petizione su Change.org che auspica la modifica della recente riforma del Codice della strada che, nell’equiparare coloro che guidano dopo aver assunto sostanze stupefacenti a chi ha bisogno di medicinali per gestire le proprie condizioni, sfavorisce pesantemente le persone malate o diversamente abili.
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha inviato una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in ragione della riforma del Codice della strada, per tutelare le persone che assumono sostanze psicotrope con protocolli terapeutici, sotto controllo medico.
Il ministro Salvini ha chiesto la creazione di un tavolo di lavoro che stabilisca eventuali deroghe o una disciplina di dettaglio che consenta di individuare in via interpretativa le ipotesi di non sanzionabilità, debitamente certificate dal medico curante, per i pazienti soggetti ad un trattamento farmacologico che — per il principio attivo, la posologia, la durata temporale e le condizioni psico-fisiche generali del paziente — è idoneo a non pregiudicarne, comunque, l’idoneità alla guida.
Il comunicato del Ministero si rinviene al seguente link:
Con il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 294 del 16.12.2024), che entrerà in vigore il 31.12.2024, è stata approvata la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).
Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, ha segnalato due contributi sulla cd. riforma Salva casa: il primo del prof. Marino Breganze De Capnist, il secondo del Presidente del TAR Veneto, Leonardo Pasanisi.
Il T.A.R. Veneto ricorda, da un lato, che il Comune non possa limitare, a priori, la localizzazione delle antenne 5G e, dall’altro, che se i bandi prevedono le zone cd. a pixel ove insediare le medesime, il Comune può proporre solo siti alternative confacenti con tale localizzazione. Nel caso di specie, il la ditta ha invocato l’applicazione dell’art. 4, comma 7 bis, del decreto legge n. 60/2024 che, per le aree cd. bianche, consente l’istallazione delle antenne anche in deroga ai regolamenti comunali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la valutazione di un possibile contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria (inclusa quella sovraordinata della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza) è possibile solo se si tratta di materia disciplinata dal diritto europeo, il che esclude quella edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione del regime abilitativo delle opere precarie, cui di recente sono state assimilate le opere stagionali, in regime di attività edilizia libera previa CIL, distinguendole da alcune fattispecie similari che però rientrano nelle nuove costruzioni.
Nel caso di specie, l’installazione di un chiosco in spiaggia poi smontato al termine della stagione estiva costituiva un’opera soggetta a CIL.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune riteneva applicabile la distanza tra pareti finestrate ad un edificio che presentava le seguenti finestre: una coperta da inferriata con maglie di dimensioni 17x17 cm, celata alla vista da un rustico costruito in aderenza all’edificio principale; due finestre uguali di larghezza 80 cm, altezza di 87 cm, poste a 1,10 cm dal pavimento, con un’inferriata con maglie in ferro di dimensioni 17x17 cm e la presenza di un telaio in legno, privo di serramento e vetro, senza grata.
Il TAR Veneto ha dissentito.
Entro il genere delle finestre, non esiste una terza specie oltre alle luci e alle vedute, di conseguenza deve considerarsi una luce, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l’apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto.
Le finestre surriferite erano prive del requisito della prospectio sul fondo del vicino, non potendo garantire una visione frontale, obliqua e laterale, così da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la norma delle N.T.A. del piano ambientale di un Parco relativa alle pertinenze degli insediamenti di carattere storico, nella parte in cui dichiara che esse “sono inedificabili ed è ammessa esclusivamente la destinazione a giardino”, vieta anche gli ampliamenti dell’esistente e non solo la realizzazione di un nuovo edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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