Il privato può usucapire un bene demaniale?
La risposta negativa sembra essere scontata, ma la Corte di Cassazione civile ha puntualizzato che, per giungere a tale conclusione, deve sussistere sia l’elemento soggettivo costituito dalla manifestazione di volontà di destinare il bene demaniale ad uno scopo pubblico tramite un atto amministrativo, sia quello oggettivo composto dall’effettiva, attuale e concreta destinazione e/o utilizzo del bene demaniale a tale scopo. Ovviamente tali requisiti concernono solo i beni appartenenti al cd. demanio accidentale o eventuale, ex artt. 822, c. 2 e art. 824 cc., dello Stato/Regioni/Province/Comuni e non a quelli del cd. demanio necessario, ex art. 822, c. 1 c.c.., dello Stato. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza giuridica che si possa usucapire anche un bene del demanio accidentale del Comune se, in realtà, esso non lo è, avendo perso la sua “naturale” vocazione pubblica a soddisfare un interesse pubblicistico per decorrenza del tempo ed in mancanza di un’inequivoca determinazione amministrativa sul punto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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