S.O.S. tecnico: Adozione del progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 2021-2027

06 Apr 2021
6 Aprile 2021

1. In Gazzetta ufficiale del 02.01.2020 sono state pubblicate le "Procedure di consultazione e partecipazione pubblica dell’aggiornamento del Piano di gestione del distretto delle Alpi Orientali e del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali." [Ai sensi dell’art. 66, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, [entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, chiunque può presentare le proprie osservazioni scritte all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo consultazione@distrettoalpiorientali.it]

2. La conferenza istituzionale permanente  [autorità di bacino distrettuale delle alpi orientali] ha adottato con delibera n. 2 del 29.12.2020 il progetto di aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni; la delibera al punto 1 scrive: "E' adottato ai sensi artt. 65 e 66 del d . lgs. 152/2006 (...)". Al punto 2 ha anche precisato che quanto adottato è pubblicato sul sito web istituzionale dell'autorità di bacino e della regione e ne è data notizia con avviso sulla gazzetta ufficiale e nel Bur.

3. il comma 7 dell'articolo 65 del d. lgs 152/2006 prevede che: "

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

Il comma 2 dell'articolo 66 del d. lgs. 152/2006 prevede che: 

"2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o piĂą regioni.

I successivi commi 5 e 6 dell'articolo 66 stabiliscono che:

5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.

6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilitĂ  ambientale espresso dall'autoritĂ  competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalitĂ  di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Dalla ricostruzione fatta, le misure di salvaguardia sembrano applicarsi.  

Post di Fiorenza Dal Zotto - funzionario comunale

3 replies
  1. Daniele Iselle says:

    AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI
    COMUNICATO
    Adozione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del
    rischio di alluvioni (21A01946)
    (GU n.84 del 8-4-2021)

    Si rende noto che con la delibera n. 2 del 29 dicembre 2020 la
    Conferenza istituzionale permanente dell’Autorita’ di bacino
    distrettuale delle Alpi orientali ha adottato, ai sensi degli
    articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 152/2006, il progetto di
    aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni
    dell’Autorita’ di bacino distrettuale delle Alpi orientali di cui
    all’art. 7 della direttiva n. 2007/60/CE e all’art. 7 del decreto
    legislativo n. 49/2010, predisposto al fine degli adempimenti
    previsti dall’art. 14, comma 3, della direttiva medesima.
    La delibera della Conferenza istituzionale permanente e’
    integralmente pubblicata, insieme alla documentazione del progetto di
    aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, sul
    sito istituzionale dell’Autorita’ di bacino all’indirizzo:
    http://www.alpiorientali.it

    Rispondi
  2. PETRONILLA OLIVATO says:

    … salvaguardia sin dall’adozione, con delibera n. 2 del 29.12.2020, del progetto di aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni ? mirko zampieri

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Quanto poi la carta della pericolositĂ  idraulica viene modificata per un interesse pubblico, al fine di potere costruire un capannone sotto PAI – P2- con parere favorevole della Regione e poi del Piano di Bacino, capite che tutti questi propositi hanno del surreale—-

    Rispondi

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