Accordi urbanistici e informazione antimafia
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 7-bis l.r. Veneto 11/2004 – secondo cui nei confronti dei soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, di valore superiore a € 150.000, il Comune o l’Ente promotore dell’accordo acquisiscono l’informazione antimafia ex art. 84, co. 3 d.lgs. 159/2011 – non lascia margini di discrezionalità alla P.A. nell’imporre l’acquisizione dell’informazione antimafia.
Quanto alla collocazione temporale dell’obbligo di acquisizione, essendo la norma volta a prevenire l’infiltrazione mafiosa del procedimento di pianificazione territoriale, deve essere individuata quantomeno prima della stipula della convenzione/atto unilaterale d’obbligo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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