Contributo di costruzione e questioni di giurisdizione
Il TAR Milano ha affermato che le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, così come quelle di monetizzazione degli standard, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. f c.p.a. Le stesse, poi, avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della P.A., non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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