Il vincolo a destinazione d’uso alberghiero non può avere durata infinita

19 Mag 2015
19 Maggio 2015

Segnaliamo una sentenza del TAR Liguria che esamina approfonditamente il vincolo a destinazione d'uso alberghiero, precisando che lo stesso non può durare per sempre.

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Si legge nella sentenza del TAR Liguria n. 459 del 2015: "Sul secondo versante dedotto da parte ricorrente nella presente controversia, concernente la presunta incostituzionalità della disciplina di vincolo, va ribadito quanto già più volte evidenziato dalla sezione, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale in materia.

In proposito, infatti, occorre osservare come la questione dell'ambito di applicazione, dell'efficacia spaziale e della durata temporale dei vincoli di destinazione d'uso a carattere alberghiero, sia stata analizzata funditus dalla giurisprudenza, sia del Tribunale che più in generale da tutte le corti amministrative, anche (e doverosamente) alla luce delle indicazioni della Consulta (cfr. ad es. CdS n. 5487\2011).

In tema di inquadramento ordinamentale di vincoli di tale specie e natura, ed in particolare di quelli apposti sine die, va ribadito quindi come la questione della durata dei vincoli di destinazione alberghiera sia stata esaminata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 del 28 gennaio 1981 dove, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d. 1. 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, il giudice delle leggi si è espresso per la intrinseca natura temporalmente limitata dei vincoli per l'uso alberghiero di un immobile.

Tali vincoli, in via di principio legittimi, in quanto espressione di "un diverso approccio del legislatore al modo di vincolare l'uso dell'immobile, e di instaurare quel controllo sulla proprietà e l'iniziativa private, che costituisce il riflesso dell'interesse, e qui dello stesso aiuto pubblico, all'espansione e al miglioramento dei servizi turistici", hanno ragione di esistere in funzione di esigenze concrete e sono destinati naturalmente ad affievolirsi.

Pertanto, le discriminazioni introdotte con un regime vincolistico troppo lungo, sconfinano "oltre il ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa", venendo così a violare il principio costituzionale di eguaglianza.

La posizione della Corte costituzionale è diventata quindi canone di azione del legislatore.

Con la legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", pur prevedendo all'art. 8 "Vincolo di destinazione", la possibilità di istituire un vincolo di destinazione per le strutture ricettive, veniva espressamente disposto, al comma 5, la possibilità di rimozione del detto vincolo, dando carico alle Regioni, al successivo comma 6, di procedere all'individuazione delle modalità, fermo rimanendo che la detta limitazione dovesse in ogni caso venir meno "su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economicoproduttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato".

Gli interventi normativi a livello nazionale successivi, ossia la legge 29 marzo 2001, n. 135 ed ora il D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, hanno spostato a livello di legislazione regionale il piano delle attribuzioni, senza però ovviamente poter intaccare i principi di rango costituzionale che permeano la materia, oltre che quelli inquadrabili dal punto di vista urbanistico quali principi fondamentali in tema di governo del territorio.

Da tale ricostruzione, emerge che il rispetto del canone di temporaneità e di modificabilità del vincolo di destinazione d'uso alberghiero, lungi dall'essere una possibilità liberamente valutabile dal legislatore regionale, appartiene alla stessa ragion d'essere della sua istituzione e deve ritenersi a questo intrinseco. Inoltre, in tale contesto appare evidente come la relativa disciplina assuma evidenti connotati urbanistici (prevedendo l'adozione e la seguente approvazione di modifiche di pianificazione urbanistica che dettano il vincolo di destinazione d'uso ed i limiti della connessa ed ammessa attività edificatoria, al pari di ogni disciplina urbanistica), cosicché il relativo iter deve seguire i principi fondamentali e generali dell'ordinamento in materia, eventualmente integrando la disciplina di specie in caso di carenza o contraddittorietà.

Le osservazioni sopra riportate pongono in palese evidenza la circostanza che l'apposizione di un vincolo di destinazione d'uso alberghiero in tanto sia costituzionalmente compatibile in quanto non sia destinato a perpetuarsi indefinitamente nel tempo. A tal proposito, la legge regionale Liguria n. 1 del 7 febbraio 2008 "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turisticoricettiva negli strumenti urbanistici comunali", di cui va data lettura costituzionalmente orientata nei termini predetti, contiene previsioni che rendono esplicita la temporaneità del vincolo stesso, prevedendo all'art. 2, comma 4, il suo venir meno in presenza di alcune circostanze (in particolare, articolando altresì il modulo procedimentale necessario, la legge precisa che il vincolo possa venir meno in presenza di una delle seguenti cause: "a) oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanisticoedilizi non superabili; b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzione alberghiera").

In definitiva, con la prevalente giurisprudenza, cui non sussistono – per le ragioni indicate – motivi di dissenso, va ribadito che l’apposizione ad un fabbricato di un vincolo di destinazione d'uso alberghiero in tanto può ritenersi costituzionalmente compatibile in quanto non sia destinato a perpetuarsi indefinitamente nel tempo; in Liguria, ai sensi della disciplina in questione il vincolo può venir meno per l'oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico edilizi  non superabili, nonché per la collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino l'incompatibilità o l'insostenibilità della funzione alberghiera (cfr. ad es. CdS 1449\2012).

Nel caso di specie, la situazione specifica risulta essere stata oggetto di una valutazione che, nei termini sopra riassunti (anche alla luce delle indicazioni del giudice di appello), non appare viziata nei termini dedotti.

Conseguentemente, non sussistono i presupposti per l’accoglimento delle tesi dedotte in ricorso avverso la presunta incostituzionalità della normativa regionale".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza tar Liguria 459 del 2015

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