La pianificazione urbanistica, tra P.A.T. e P.I.
Il TAR Veneto ha ricordato come competa al P.A.T. delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, mentre al P.I. definirne le linee e le modalità attuative: di conseguenza, il P.A.T. non può assumere diretta portata conformativa e dalle sue previsioni non possono discendere immediate utilità per i privati.
Il TAR ha anche precisato in che limiti il nuovo strumento urbanistico generale debba tenere conto delle scelte compiute da quello precedente.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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scusate viene citata nel post la sentenza n. 1382, si rinvia ma alla sentenza 1332, per favore potete correggere, grazie
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