Le convenzioni urbanistiche seguono i principi del diritto privato
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 11, co. 2 l. 241/1990, le convenzioni urbanistiche sono soggette all’applicazione, ove non diversamente previsto, dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili.
In quest’ottica, il privato parte di una convenzione urbanistica può legittimamente assumersi oneri e obbligazioni maggiori di quelli previsti dalla legge, se ciò è funzionale alla sistemazione degli interessi pubblici e privati sottesi alla convenzione, senza perciò incorrere nella mancanza o illiceità della causa, né nell’indebito arricchimento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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