Rivalsa del consorzio attuatore del PUA verso i dissenzienti
Il Tribunale di Vicenza ha affermato che, in materia di P.U.A. ad iniziativa privata, la rivalsa del Consorzio obbligatorio sui proprietari non consorziati è consentita non per qualsiasi tipologia di spese sostenute, ma soltanto per quelle relative all’occupazione d’emergenza o all’espropriazione degli immobili dei proprietari dissenzienti e al loro affidamento (o alla loro acquisizione) al Consorzio, onde eseguire gli interventi programmati dal Comune attraverso il comparto (cfr. artt. 60 e 62 l.r. Veneto 61/1985).
La sentenza fa un cenno anche alla possibilitĂ di agire per l'arricchimento senza causa ex art. 2041 del codice civile, ma il tema non è poi approfondito.Â
Nel caso in esame il consorzio non è riuscito a ottenere la condanna dei dissenzienti a rimborsare le spese sostenute per attuare il PUA.
Post di Alberto Antico – avvocato
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