Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi PEEP
Il TAR Veneto ha affermato che la società che ha costruito degli alloggi PEEP e li ha già venduti da oltre 10 anni non ha interesse ad impugnare le determinazioni con cui gli uffici comunali quantificavano il prezzo medio di prima cessione degli alloggi edificati in attuazione del PEEP, secondo le disposizioni delle relative convenzioni.
Si tratta, a ben vedere, di atti dal valore meramente ricognitivo, che si limitano ad esplicitare un dato ricavabile in esito all’applicazione delle convenzioni sottese al PEEP. Pur recando un’interpretazione “unilaterale” di tali norme, non condivisa dalla società, gli atti non incidono direttamente sulla sua sfera giuridica, né quindi permettono di individuare un interesse diretto, concreto ed attuale della società a chiederne l’annullamento.
La società temeva che il Comune potesse usare queste delibere per contestarle un inadempimento degli obblighi convenzionali, ma il TAR ha chiarito – oltre al fatto che appare dubbia la stessa possibilità di contestare qualsivoglia inadempimento correlato alla cessione degli alloggi, essendo trascorsi oltre 10 anni dai fatti – che le valutazioni operate dal Comune potrebbero sempre essere messe in discussione dalla società, senza che dagli atti ricognitivi impugnati derivi alcun vincolo giuridico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In genere la società trasmette al comune la tabella contenente i prezzi massini di cessione, previsti in convenzione, calcolati secondo le Tabelle 1,2 e 3 dell’allegato C di cui alla Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 42 – Per cui vanno aggiornati quei prezzi in base all’aumento Istat e basta- non so perchè il comune abbia rideterminato i prezzi- se si doveva contestare qualcosa andava fatto a seguito della richiesta al comune del ” nulla osta alla vendita dell’alloggio”-
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