Abuso d’ufficio: ne può rispondere il tecnico comunale che rilascia un titolo abilitativo senza rispettare il P.A.I.
A seguito della novella del 2020, il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) può essere commesso solo mediante “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
La Corte di cassazione penale ha affermato che le norme di attuazione del piano di assesto idrogeologico (P.A.I.) integrano questo requisito, in quanto norme secondarie attuative dell’art. 67 del Codice dell’ambiente.
Più in generale, laddove una norma di legge compia espresso rinvio ad uno strumento urbanistico, o a un atto amministrativo generale com’è (a detta della Corte) il P.A.I., la violazione di quest’ultimo integra una condotta rilevante ai fini dell’abuso d’ufficio.
Nel caso di specie, il tecnico comunale aveva rilasciato un condono (peraltro, senza data e con numero di protocollo 1/2014) per un immobile in area qualificata come ad alta pericolosità e rischio molto elevato, senza richiedere il parere all’Autorità competente come richiesto dalle N.T.A. del P.A.I.: la richiesta di questo parere era ritenuta dalla Corte attività vincolata.
Il reato risultava peraltro estinto per prescrizione.
Post di Daniele Iselle
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