E’ rilevante la riconoscibilità dell’errata quantificazione del costo di costruzione al fine di dovere pagare il conguaglio?
Il TAR Veneto sottolinea che è inconferente la non riconoscibilità, da parte del privato, dell’errore di quantificazione del costo di costruzione dovuto, in quanto si tratta di una mera operazione contabile. Ciò posto, non è nemmeno necessario che il titolo edilizio preveda un’espressa riserva di conguaglio, trattandosi del recupero dell’aliquota minima del 5% che trova fonte in una norma di legge (l’art. 16, co. 9 T.U. Edilizia).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Per onore del vero la frase era questa:
Come è noto, l’art. 16 sopra citato prevede il pagamento di una quota del costo di costruzione (che per l’opera di cui trattasi risulta di Euro X_587_PAR), variabile dal 5% al 20%.
Orbene, il calcolo all’epoca eseguito contiene un palese errore, essendo evidente che l’importo minimo prescritto dall’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 per il caso di cui ci si occupa ammonta a € X_IMP_EURCC (ovvero il 5% di Euro X_587_PAR). Diciamo che il Responsabile di allora, aveva avuto il merito di avanzare la richiesta del conguaglio, poi il Tar aveva dato ragione al comune, ma forse aveva esagerato a dire che si trattava di un palese errore;
I comuni che non hanno applicato il 5% pur citando l art 16, pensavano che doveva essere la regione a farlo… Dire oggi io avevo scritto ai sensi dell art 16, e che trattasi di mero errore di calcolo non risponde al vero. Altrimenti non si capisce come mai pur citando l art 16 c. 9 non hai applicato il 5%..Ricordo sempre un contribuente a cui abbiamo chiesto il 5% dopo 5anni, e nella nota c erano scritti tti i passaggi per cui si chiedeva, aveva risposto: se era tutto chiaro su come si dovevano fare i calcoli, come mai mi chiedi il conguaglio adesso??? Non aveva torto…
Immagino ci sarà stato qualche avvocato che ha fatto rilevare questa cosa, cioè che il comune non aveva
previsto un’espressa riserva di conguaglio. Direi che oramai ci si attacca a tutto per non pagare il 5%-
Quanto alle esigenze di tutela dell’affidamento ingenerato dall’erronea liquidazione del contributo all’atto del rilascio del titolo,
l’Adunanza Plenaria ha affermato che esse sono sufficientemente garantite nei limiti previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Pertanto, “la complessità delle operazioni di calcolo o l’eventuale incertezza nell’applicazione di alcune tabelle o coefficienti determinativi, dovuti a ragioni di ordine tecnico, non sono eventi estranei o ignoti alla sfera del debitore, che invece con l’ordinaria diligenza, richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c., può e deve controllarne l’esattezza sin dal primo atto di loro determinazione”.
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