Annullamento in autotutela del PDC e affidamento del privato
Nel caso di specie, il tecnico di fiducia del privato presentava un’istanza di PdC nella quale, nel descrivere il fabbricato di partenza, riteneva di poter desumere le misure dell’edificio originariamente assentito dal Comune nel 1982 secondo un proprio metodo ricostruttivo fondato anche sull’applicazione di norme civilistiche (in particolare l’art. 880 c.c.) ed ha inoltre ritenuto che una tettoia a suo tempo realizzata dai precedenti proprietari fosse inclusa nella sanatoria del 1995.
Dopo il rilascio del PdC, su sollecitazione del vicino, il Comune qualificava la rappresentazione dello stato dei luoghi come falsa e, per l’effetto, annullava d’ufficio il PdC oltre il termine di dodici mesi.
Il TAR Marche ha annullato il provvedimento di autotutela e la successiva ordinanza di demolizione.
Era onere del Comune, dalla mera visione delle planimetrie della originaria lottizzazione, avvedersi dell’errata interpretazione in cui era incorso il progettista e segnalargliela, in modo che egli potesse provvedere ad apportare le dovute modifiche.
Da ciò consegue che non era applicabile l’art. 21-nonies, co. 2-bis l. 241/1990, visto che i ricorrenti avevano maturato il legittimo affidamento circa la correttezza dei calcoli eseguiti dal loro progettista, essendo stati tali calcoli validati dal Comune.
Post di Daniele Iselle
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