Attività improprie
Il TAR Veneto sottolinea che la preesistenza di un’attività impropria in zona agricola, per quanto a suo tempo legittimata (fino a cessazione o trasferimento, come è proprio delle attività improprie tollerate in zona non compatibile), non giustifica la sua sostituzione con un’altra attività, diversa ma comunque impropria, senza che la stessa sia stata prima introdotta mediante apposita variante urbanistica e permesso di costruire per cambio d’uso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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