Autorizzazioni agli impianti agrivoltaici

14 Apr 2026
14 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia elettrica, la P.A. deve operare un bilanciamento concreto tra interessi pubblici e privati, contemperando in particolare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla luce del principio euro-unitario di massima diffusione delle energie rinnovabili, attuato tramite il PNRR e il piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) il cui obiettivo prioritario è quello del passaggio a forme di energie green. La P.A. preposta deve compiere un’attenta ponderazione comparativa degli interessi, che deve essere connotata da un adeguato approfondimento istruttorio e sorretta da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi.

La P.A., in subiecta materia, deve valutare tutte le circostanze del caso concreto e bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, senza che possano legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione: ciò in linea con il principio euro-unitario per cui la produzione di energia alternativa rappresenta, in forza di una presunzione iuris tantum, l’interesse pubblico prevalente, ex art. 3 reg. (UE) 2022/2577 e art. 1 dir. (UE) 2023/2413 (cd. direttiva RED III), recepita dall’art. 3 d.lgs. 190/2024.

È illegittimo il provvedimento di diniego del PAUR per la realizzazione di impianto agrivoltaico caratterizzato dal mancato bilanciamento fra l’interesse paesaggistico, enucleato come l’interesse maggiormente antagonista alla realizzazione dell’opera, e l’interesse alla diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili e che erroneamente valorizzi, non solo gli impianti già realizzati, bensì, e per la maggior parte, impianti in corso d’esame, per cui ogni nuova istanza sarebbe elisa dalla valutazione di altra istanza. Del pari, è affetto da deficit motivazionale il diniego, laddove non chiarisca la tipologia a cui appartengono questi impianti, né in quale misura essi concorrano al soddisfacimento del raggiungimento delle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili fissati dagli atti di programmazione nazionale (PNRR e PNIEC) rispetto, ad esempio, alle realtà di altre Province o Regioni né, infine, evidenzi se le aree interessate siano effettivamente destinate all’uso agricolo o versino, in concreto, in uno stato di non uso o di abbandono.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Mi pare che sia di fatto una sentenza superata- ora l’agrivoltaico è sempre ammesso, art. 11bis comma 2 del D.Lgs n. 190/2024, e nelle aree idonee il parere della Soprintendenza è obbligatorio e non vincolante, art. 11quater —-Rimane molto interessante la parte finale sulle motivazioni della illegittimità del provvedimento di diniego del PAUR.

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