Configura un reato qualsiasi intervento edilizio in violazione della normativa sismica (con eccezione della manutenzione ordinaria?)

14 Set 2021
14 Settembre 2021

Pubblichiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 32865 del 2021, che riguarda il reato contravvenzionale di cui all'articolo 95 del DPR 380/2001, per violazione della normativa sismica.

 A pagina 6 della sentenza viene riaffermato il noto principio che possiamo chiamare della "sentenza c.d. Ramacci" (Cass. Pen. sez. III, n 39335/2018), per cui per integrare reati ex artt 93-94-95 TUED, "...è irrilevante la natura delle opere compiute in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica....".

Secondo la Cassazione Penale più stringente, che condivido,  anche gli interventi di manutenzione rdinaria integrano i reati sismici, se attuati in violazione della legge sismica (vedi. Cass. Pen. sez. III, n 3240/2021, senza distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, come già la Cass. Pen. n. 50662/2019): la sentenza che oggi pubblichiamo, invece, esclude che configurino reati gli interventi di manutenzione ordinaria in violazione della normativa sismica.

Si legge nella sentenza: "In particolare, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che, in materia di reati commessi con la violazione della normativa antisismica, integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, in violazione della normativa di settore, anche se consistente nella costruzione di semplici "volumi tecnici", con la sola eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, in quanto il suddetto reato tutela la sicurezza e l'incolumità pubblica. La Corte d'appello ha osservato che, nel caso in esame, la sostituzione del manto di copertura del tetto, che astrattamente potrebbe rientrare negli interventi di manutenzione ordinaria, era realizzata con pannelli, in sostituzione delle originarie tegole, così da determinare una alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche originarie del fabbricato, configurandosi, già solo per questo, un'ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività (pagg. 3-4). Tale motivazione risulta, oltre che priva di vizi di illogicità e contraddittorietà, conforme altresì agli insegnamenti di questa Corte secondo cui, in tema di reati commessi con la violazione della normativa antisismica, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria. Dunque, alla luce della consolidata e pacifica giurisprudenza di legittimità, è irrilevante la natura delle opere compiute in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Sez. 3, n. 39335 del 09/07/2018; Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010; Sez. 3, n. 46081 del 8/10/2008)".

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

sentenza Cassazione penale n 32865 del 2021

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