Contributo di costruzione dovuto da una s.r.l.
Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi in cui il soggetto che ha ottenuto il permesso di costruire (PdC) sia una società a responsabilità limitata (s.r.l.), l’obbligo di corrispondere integralmente il contributo di costruzione rientra proprio tra le obbligazioni sociali per le quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio ex art. 2462, co. 1 c.c.
Il principio di autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali è stato ritenuto dalla giurisprudenza così stringente da implicare non solo l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, ma anche l’assenza di una qualsivoglia deroga persino con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società .
Nel caso di specie, errava quindi il Comune a chiedere un’ingiunzione per il conguaglio del costo di costruzione nei confronti dei soli soci e non della s.r.l.
Post di Alberto Antico – avvocato
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