Demolizione e ricostruzione in ZTO A
Il T.A.R. Veneto ricorda che, in centro storico, si ha ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione solamente se: 1) è mantenuta la sagoma, il sedime ed il volume/superficie del fabbricato originario 2) se l’intervento avviene tramite il PUA. L’obbligo della strumentazione urbanistica attuativa permane anche nelle ipotesi di demo-ricostruzione previste dall’art. 2 bis, c. 1 ter del d.P.R. n. 380/2001, salvo che il Comune introduca una deroga ad hoc nella propria normativa comunale, come previsto espressamente dalla summenzionata disposizione normativa: “fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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