I labirinti giuridici: reati edilizi e permesso di costruire esistente, ma illegittimo
La Corte di cassazione penale ha affermato che la contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo, di cui all’art. 44, co. 1, lett. b d.P.R. 380/2001, sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire (PdC), pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, non costituendo la macroscopica illegittimità del PdC una condizione essenziale per l’oggettiva configurabilità del reato, bensì un significativo indice sintomatico della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Il PdC non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato: sicché, allorché il giudice accerta l’esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo, non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all’art. 5 l. 2248/1865, All. E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all’oggetto della tutela da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici. È perciò sufficiente valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Senza scomodare la cassazione penale:
Dpr n. 380/2001
Art. 12 (L) – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Ottima sentenza: viene chiarito che il “pur apparentemente formato” ,che equivale, in sostanza, al silenzio-assenso, non produce effetti giuridici. Lo stesso principio, immagino, valga anche per l’art. 9-bis sullo stato legittimo, così come per l’intero art. 34-ter.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!