Il completamento dei lavori previsti da un titolo decaduto

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 15, co. 3 d.P.R. 380/2001 consente di completare le opere realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto, subordinatamente al rilascio di un nuovo titolo edilizio (PdC o SCIA a seconda della consistenza dei lavori da completare) che riscontri la conformità della parte da realizzare alle prescrizioni urbanistiche vigenti alla data di rilascio del nuovo titolo e all’eventuale ricalcolo del contributo di costruzione.

Pertanto, chi richieda un titolo edilizio per il completamento delle opere già in precedenza autorizzate in base ad un PdC decaduto deve ritenersi legittimato a pretendere dal Comune che il ricalcolo del contributo tenga conto degli importi già corrisposti dal titolare del PdC originario per le medesime causali.

Tale pretesa non può dirsi prescritta, poiché attiene al corretto calcolo del contributo da versare e non al rimborso di un contributo già pagato. Si tratta, in altre parole, di una pretesa alla corretta quantificazione di un debito sorto per effetto del rilascio del titolo edilizio necessario per eseguire le opere di completamento e non della domanda tesa alla condanna al pagamento di un credito restitutorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Quindi, non si applica la prescrizione tipica delle azioni restitutorie (di norma 10 anni per rimborsi), perché non c’è una pretesa di restituzione, ma una pretesa a un calcolo corretto di un nuovo debito.
    E il fatto che siano passati molti anni non gli impedisce di chiedere che il Comune tenga conto di quanto pagato: non è un rimborso, ma una corretta detrazione nel nuovo calcolo.

    Rispondi

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