Il Consiglio di Stato prosegue nella sua interpretazione restrittiva del nuovo concetto di stato legittimo, dopo la riforma Salva casa
Il Consiglio di Stato ha affermato che lo stato legittimo delle preesistenze edilizie ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 – come modificato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024) – non può estendersi alle opere meramente rappresentate nell’elaborato grafico prodotto a corredo del titolo edilizio per altre e diverse opere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Passaggio della sentenza della Corte di Cassazione 1 aprile 2025, n. 12520
-Un immobile è legittimo, quindi trasformabile con ulteriori interventi, non tanto perché risponde al progetto di cui i competenti uffici pubblici ne hanno variamente autorizzata l’esecuzione, ma in quanto sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia,
Nel caso il ricorrente sosteneva anche le tesi che:
• sarebbe stato violato l’articolo 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, in quanto l’immobile è attualmente in c.d. «stato legittimo», che è quello stabilito dall’ultimo provvedimento concessorio.
Tre esempi di pratiche presentate come stato di fatto (e non come stato finale legittimo, nonostante l’intenzione fosse quella di rappresentare lo stato ultimo), poi sospese dall’ufficio:
Rappresentazione di un portico mai legittimato, presentato come stato di fatto.
Rappresentazione di uno stato di fatto che non teneva conto delle opere realizzate in seguito a una pratica successiva, fermandosi alla pratica precedente.
Rappresentazione di opere che erano già state completate, ma non correttamente aggiornate nello stato di fatto.
Primo caso:
È stato contestato il portico, che risultava essere stato realizzato abusivamente. Anche se il Comune non se ne fosse accorto subito, non sarebbe stato possibile considerarlo sanato dopo anni, in quanto non era mai stato legittimato.
Secondo caso:
é stato dichiarato di non essere a conoscenza dei dati relativi all’ultima pratica, in quanto il Comune non li aveva forniti. Ammesso che ciò fosse vero, era comunque evidente che lo stato di fatto non potesse corrispondere con l’ultimo stato concessorio. In tale situazione, sarebbe stato necessario fare delle verifiche e approfondire la questione.
Terzo caso, molto delicato:
decisione di rinunciare all’incarico.
Ora con il salva casa , in alcuni casi ricorrendone dei “presunti” presupposti, e qui ci vuole coraggio a farlo, qualcuno potrebbe dire che sono opere realizzate in difformità, o in assenza di Scia, nel primo e terzo caso, visto che si può sanare anche sotto vincolo paesaggistico.
Sinceramente, non mi sembra che il ‘Salva Casa’ introduca novità significative riguardo agli interventi parziali. Non so cosa dicano esattamente le linee guida, ma durante i webinar organizzati su questo portale, l’Avv. Calegari ha sempre sostenuto la tesi che: lo stato legittimo non può estendersi alle opere meramente rappresentate nell’elaborato grafico prodotto a corredo del titolo edilizio per altre e diverse opere.
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