Il MIBAC (Ministero della Cultura ovvero dei beni e attività culturali) sulla ristrutturazione nelle zone vincolate

07 Ott 2021
7 Ottobre 2021

In data 19 agosto 2021 abbiamo pubblicato su Italiaius la informazione che il Comune di Bassano del Grappa aveva  ottenuto chiarimenti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla demolizione e ricostruzione nelle zone di vincolo paesaggistico.

In data 21 settembre 2021 abbiamo pubblicato un intervento critico dell'avv. Dario Meneguzzo sulla risposta data dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Oggi il Dott. Ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ci segnala una presa di posizione sul tema da parte del MIBAC (Ministero della Cultura), che va in direzione opposta a quella del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La risposta è reperibile nell'estratto dei lavori parlamentari del 22.09.2021, nei quali si legge la risposta del MIBAC all'interrogazione dell'on. Cortelazzo.

Scrive il MIBAC: "La scelta operata dal legislatore è coerente con la nozione stessa di tutela del paesaggio, la quale si riferisce alla « forma » del territorio, nei suoi profili di pregio estetico e testimoniale, atteso che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – « Il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo » (Corte, cost. n. 367 del 2007). Conseguentemente, la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso. La disposizione risulta coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza".

Il MIBAC in sostanza dice che:

  1. per immobili si intendono sia gli ambiti sottoposti al vincolo, sia tutti gli edifici compresi in tali ambiti;
  2. la norma comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio;
  3. quindi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia, per questi edifici "gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Atti Parlamentari 22.09.2021

7 replies
  1. Anonimo says:

    Dove lavoro io abbiamo dovuto modificare la norma che permetteva per certi capannoni ricadenti in zone particolari, schedate o in zona agricola, solamente gli interventi di cui all’art. 3 comma 1, lett. a b c d, e proprio la disposizione dell’ 10, comma 1, lettera c), conferma che la modifica ai prospetti in aree con vincolo paesaggistico è ammessa solo, con permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire e quindi solo aggiungendo il riferimento all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, e successive modificazioni, risulta del tutto pertinente e soprattutto corretta in quanto ottemperante delle normative dianzi richiamata.

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  2. Anonimo says:

    La nuova disposizione dell’art. 10, comma 1, lettera c), conferma che la modifica ai prospetti in aree con vincolo paesaggistico è ammessa solo, con permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.

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  3. arch_mb says:

    Come volevasi dimostrare.

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  4. Anonimo says:

    Basta dire che i benefici si estendono anche agli interventi di cui all’art. 10 comma 1, let. c-

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  5. Marco says:

    Mah…
    L’interpretazione della legge, a mio modesto parere, è quella giusta. Resta il fatto che la legge è stata scritta male.
    O, magari, è stata scritta così di proposito, questo non ci è dato sapere.
    E poi, se comunque l’autorizzazione paesaggistica va sempre richiesta, non vedo il problema, per il Mibac.
    Di fondo, se uno ha la sfortuna di aver un immobile sito in area tutelata, é cornuto e mazziato. Non solo, si trova a dover attendere per lungaggini burocratiche indicibili (autorizzazione paesaggistica), ma, in più, si trova a non poter godere dei benefici fiscali di cui magari, il vicino dall’altra parte della strada, invece può beneficiare.

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  6. Anonimo says:

    Chissà come mai non hanno mantenuto il testo previgente, in cui si parlava solo di sagoma-

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  7. Fiorenza Dal Zotto says:

    Condivido e ricordo che è la lettura che abbiamo sempre dato durante i nostri seminari e sostenuta dagli avvocati Bigolaro, Veronese, Calegari. In effetti abbiamo fin da subito manifestato perplessità sull’utilità di quella nota del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici soprattutto in assenza di un intervento da paret del Mibact, direttamente coinvolto. In ogni caso la nota che è stata segnalata e pubblicata ci è utilissima . Grazie Dario e grazie ing. Federici!

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