Il progettista erroneamente attesta l’inesistenza di vincoli, il Comune annulla il permesso di costruire e viene condannato al risarcimento di metà dei danni

04 Dic 2023
4 Dicembre 2023

Il Consiglio di Stato ha accolto un appello, condannando il Comune di Ravenna a risarcire i danni subiti dai soggetti che si erano visti annullare dal  Comune un permesso di costruire, ma solo per la metà, sussistendo un concorso di colpa. 

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la condotta del Comune e quella degli interessati hanno avuto la medesima incidenza causale nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo successivamente annullato.

Infatti, il Comune non ha acquisito il parere obbligatorio dell’Ente gestore della strada, ma ha rilasciato il permesso di costruire senza verificare l’effettiva natura del tratto di strada confinante con il lotto d’intervento.

Dall’altra parte, la richiesta di permesso di costruire reca l’asseverazione del progettista incaricato in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente, nello specifico, anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione.

Quanto alla quantificazione del danno, il Consiglio di Stato ha ordinato al Comune di Ravenna di proporre agli appellanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento da danno emergente, secondo i criteri sopra specificati, importo che dovrà essere decurtato della metà, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Post di Daniele Iselle


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