Incostituzionale la legge molisana che consentiva l’ampliamento di edifici non residenziali in centro storico senza pianificazione paesaggistica

31 Lug 2023
31 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Molise che consentiva l’ampliamento (con il Piano Casa molisano) fino al 20% del volume esistente anche per gli edifici non residenziali situati nei centri storici (purché esistenti alla data del 31.12.2014) senza una contestuale ed esplicita clausola di salvaguardia delle norme dettate dal d.lgs. 42/2004 e nell’attuale assenza di una pianificazione paesaggistica condivisa con il Ministero della Cultura.

La Consulta ha ravvisato il rischio di sottoporre i beni dotati, anche potenzialmente, di rilevanza paesaggistica ad un abbassamento della tutela praticabile, anche e soprattutto in prospettiva futura.

Analogamente sono state dichiarate incostituzionali le norme regionali che prorogavano al 31.12.2024 la possibilità di presentare la SCIA o la DIA per tutti gli interventi edilizi in deroga con il Piano Casa molisano, pur se in contesti paesaggisticamente tutelati, in mancanza della copianificazione paesaggistica da svolgersi con uno specifico accordo Regione-Ministero.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Art. 142. Aree tutelate per legge-
    2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

    a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
    b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
    c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC