La piscina in zona vincolata non è una pertinenza urbanistica, ma una nuova costruzione
Il TAR Salerno ha ritenuto che una piscina di 15 mq in zona sottoposta a vincolo paesaggistico non sia una pertinenza urbanistica, ma una nuova costruzione, con tutte le conseguenze che ne derivano: in particolare, trattandosi di nuovo volume, deve essere rimossa, se realizzata abusivamente.
Il TAR ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui "in ogni località sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di una piscina vada qualificata come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi, sicché - ferma restando la valutazione discrezionale dell'autorità paesaggistica sulla sua fattibilità, qualora vi sia soltanto un vincolo relativo - la relativa abusiva edificazione comporta la sanzione ordinaria, cioè ripristinatoria (Cons Stato, Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4570)” (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 24 gennaio 2025, n. 536).
In una fattispecie il Collegio aveva ritenuto che una piscina, con le caratteristiche dimensionali indicate (superficie di circa 24 mq su di un terrazzamento di circa 75 mq e con una profondità di 1,00 m su tre lati e 2,00 sul quarto lato) non potesse considerarsi un'opera edilizia di modeste dimensioni e, per questo solo fatto non fosse qualificabile in termini di pertinenza urbanistica.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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