La sanatoria impropria e la sua irrilevanza ai fini penali
Nel caso di specie, il privato realizzava lavori di sopraelevazione di un piano realizzato al di sopra del lastrico solare, senza alcun titolo edilizio e senza rispettare la normativa antisismica.
Egli presentava al Comune una prima istanza di sanatoria, che veniva rigettata per la mancanza della cubatura necessaria a sviluppare la volumetria della sopraelevazione.
Egli, allora, donava la metà dell’immobile alla propria figlia, che andava ad asservire altre particelle di terreno al fine di raggiungere la cubatura necessaria. A seguire la figlia, in qualità di neo-comproprietaria, presentava una nuova istanza di sanatoria, che stavolta veniva accolta, essendo stato risolto il profilo relativo al difetto di volumetria.
La Corte di cassazione penale ha qualificato il provvedimento rilasciato dal Comune come sanatoria impropria (o giurisprudenziale), la quale accerta meramente la sopravvenuta conformitĂ delle opere realizzate, ma non la cd. doppia conformitĂ , come invece la sanatoria in senso stretto ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Solo la seconda e non la prima ipotesi di sanatoria estingue il reato ex art. 44, lett. b d.P.R. cit.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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