Rilevanza penale delle violazioni della normativa antisismica
La Corte di cassazione penale ha affermato che, diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità : l’art. 98, co. 3 d.P.R. 380/2001 stabilisce non soltanto che, con il decreto o con la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi ad essa, fissando il relativo termine.
Questo potere-dovere del giudice sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali.
Invece, in caso di estinzione del reato, la Regione, in alternativa alla demolizione, può ordinare l’esecuzione di analoghi interventi finalizzati alla riduzione in conformità delle opere illecitamente realizzate (art. 100 d.P.R. cit.).
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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